circ. n.94

Divieto di fumo – Azioni di prevenzione e di contrasto al tabagismo

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Oggetto: Divieto di fumo – Azioni di prevenzione e di contrasto al tabagismo

Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire alle studentesse e agli studenti comportamenti e stili di vita maturi    e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Sul tema del tabagismo si prefigge pertanto di:

  1. tutelare la salute di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell’ordine;
  2. far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;
  3. fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica e l’adozione di scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
  4. rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai genitori e/o tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei

Ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI le norme e i provvedimenti di seguito elencati:

  • Regolamento d’Istituto sul divieto di fumo approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 ottobre 2022 (prot. n. 11758 del 10.2022) e successivi aggiornamenti;
  • art.32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
  • Legge n. 584 dell’11.11.1975;
  • Circolare del Ministero della Salute n. 69 del 10.1976;
  • Legge 689 del 24.11.1981 “Modifiche al Sistema penale”;
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1995 pubblicata in G.U. n.11 del 15.01.1996;
  • Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 28.03.2001;
  • Legge n. 448 del 28.12.2001, con particolare riferimento all’art. 52, punto 20;
  • Legge n. 3 del 16.01.2003, con particolare riferimento all’art. 51;
  • P.C.M. del 23.12.2003;
  • Circolare del Ministero della Salute emanata il 17 dicembre 2004 relativa alla salute dei non fumatori;
  • Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004;
  • Circolare 2/Sanità/2005 del 14.01.2005:
  • Circolare 3/Sanità/2005 del 25.01.2005;
  • Legge finanziaria 2005 che incrementa del 10% le sanzioni precedenti;
  • Decreto Legislativo 81/2008;
  • Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013 convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento n. 128 dell’8.11.2013, il quale prevede in particolare:
  • 4, comma 1 All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione»));
  • 4, comma 1 bis Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico.   Le   istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo”;
  • 4, comma 2 È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione) […]”;
  • 4, comma 3Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”;
  • 4, comma 4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo”;
  • Il decreto prot. n. 11782 del 11.2022 che individua i responsabili incaricati di vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo

DECRETA

l’osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni, scale anti-incendio e aree all’aperto di pertinenza comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica e anche nei giorni in cui i locali dell’Istituzione scolastica sono utilizzati per eventi o con finalità non direttamente connessi alle attività di insegnamento e di apprendimento.

Al personale di vigilanza spetta il controllo dell’osservanza del divieto.

Studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Così come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. n. 448 del 28.12.2001 e dal D.L. 32/2003, dalla L. 311/04, con particolare riferimento all’art.189, dalla L. 689/1981 con particolare riferimento all’art. 10, dal D.lgs 507/1999 con particolare riferimento all’art. 96, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 ma, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza     o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici armi.

Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso l’Ufficio di Segreteria didattica onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220,00 a 2.200,00 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14.12.1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto il docente prof. Vito LARITONDA, e i docenti proff. Cristina CALIGARIS, Piersanti LIBERTI, Norma MERCURIO e Alessandra MORI, collaboratori del Dirigente scolastico e suoi delegati con i seguenti compiti:

  • Verificare che siano presenti i cartelli nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo;
  • Vigilare sull’osservanza del divieto di fumo nonché accertare le infrazioni nell’ambito dell’Istituto di servizio;
  • Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
  • Raccogliere eventuali segnalazioni provenienti dal personale della scuola;
  • Accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
  • Redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura;
  • Notificare il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica secondo la procedura prevista dalla Legge n. 890 del 20.11.1982.

Quanto precedentemente stabilito scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutti gli utenti che frequentano, a qualsiasi titolo, i locali dell’Istituzione scolastica e non si pone finalità meramente repressive.

Si auspica quindi un’attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, delle studentesse, degli studenti e dei genitori affinché quanto disposto venga accolto e rispettato.

Si invitano il personale docente e il personale educativo a intraprendere qualsiasi azione formativa volta a promuovere la salute e il benessere all’interno del contesto scolastico.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)