
Oggetto: 321- Esame di Stato 2025 – Indicazioni operative per le docenti e i docenti, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti con DSA, disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali.
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
Visto l’approssimarsi della sessione d’esame di Stato conclusiva del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 e alla luce dell’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 e delle disposizioni normative ad essa collegate, si condividono alcune indicazioni operative utili per accompagnare con consapevolezza e serenità tutte le studentesse e gli studenti nelle diverse fasi di preparazione e svolgimento delle prove.
L’impianto dell’esame di Stato, nel corrente anno scolastico, resta invariato rispetto a quello dell’anno precedente. Sono previste due prove scritte nazionali: la prima il 18 giugno 2025 e la seconda il 19 giugno 2025, seguite dal colloquio multidisciplinare. Solo per i corsi EsaBac, EsaBac Techno e i licei internazionali è prevista anche la terza prova scritta.
Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato, valgono le consuete condizioni: frequenza di almeno tre quarti del monte ore, partecipazione alle prove INVALSI (durante l’ultimo anno di corso), completamento dei percorsi PCTO e una valutazione finale pari o superiore a 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (specificazioni nella Nota n. 13946 del 3 aprile 2025).
Studentesse e studenti con DSA, disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali
Studentesse e studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): Le studentesse e gli studenti con DSA affronteranno le prove dell’Esame secondo quanto previsto nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP). In linea con l’articolo 25 dell’O.M. 67/2025, sarà loro consentito l’uso di strumenti compensativi, l’eventuale lettura assistita dei testi, l’impiego della sintesi vocale, nonché la possibilità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
- Art. 25, comma 1, dell’O.M. 67/2025: “Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).”
- Art. 25, comma 2, dell’O.M. 67/2025: “La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, le candidate e i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. Le candidate e i candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato ‘mp3’. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per le candidate e i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.”
Le griglie di valutazione dovranno essere adattate in base al PDP, garantendo così un’adeguata corrispondenza tra modalità valutative e percorso didattico.
- Art. 25, comma 3, dell’O.M. 67/2025: “Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.”
Studentesse e studenti con disabilità certificata: La normativa prevede tre diverse modalità di svolgimento delle prove scritte per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI):
- Prove con modalità comuni alla classe, ma con l’eventuale utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PEI (come mappe, calcolatrice, sintesi vocale, ecc.).
- Prove equipollenti, adattate nella forma e/o nei contenuti, ma che mantengono lo stesso valore legale delle prove ordinarie. In questo caso, le prove d’esame saranno elaborate direttamente dalla Commissione d’esame, con il supporto del/della docente di sostegno che ha seguito la studentessa o lo studente nel percorso scolastico.
- Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 62/2017: “La Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.”
- Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 62/2017: “Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.”
- Prove differenziate, predisposte sulla base di una programmazione non equipollente, cioè strettamente personalizzata. Queste prove non equivalgono al diploma, ma danno luogo al rilascio di un attestato di credito formativo. Anche in questo caso, la preparazione delle prove compete alla Commissione d’Esame, con il contributo del/della docente di sostegno.
- Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 62/2017: “La Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.”
- Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 62/2017: “Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.”
Per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, occorre fare riferimento all’O.M. 67/2025, art. 24, commi 1-2-3-4:
- Art. 24, comma 1, dell’O.M. 67/2025: “Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).”
- Art. 24, comma 2, dell’O.M. 67/2025: “Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 62 del 2017, la Commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.”
- Art. 24, comma 3, dell’O.M. 67/2025: “Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.”
- Art. 24, comma 4, dell’O.M. 67/2025: “Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la Commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione/classe.”
Studentesse e studenti con altri Bisogni Educativi Speciali (BES): Le studentesse e gli studenti con BES non possono accedere a misure dispensative, ma hanno diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi impiegati nel corso dell’anno. È pertanto autorizzato l’uso di materiali quali mappe, tabelle, vocabolari digitali, software di videoscrittura, calcolatrici, audiolibri, penne digitali, tablet e sintesi vocale, come previsto dal piano didattico individuale o da accordi del Consiglio di Classe.
- Art. 25, comma 6, dell’O.M. 67/2025: “Per le situazioni di studentesse e studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal Consiglio di classe, il Consiglio di classe trasmette alla Commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studentesse e studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.”
Indicazioni conclusive
Si invitano tutte le docenti e tutti i docenti a verificare per tempo la correttezza e completezza della documentazione individuale delle studentesse e degli studenti (PDP, PEI, verbali PCTO, INVALSI) e a collaborare attivamente alla redazione del Documento del 15 maggio. È essenziale, inoltre, il coordinamento tra le docenti e i docenti curricolari, le docenti e i docenti di sostegno e le referenti per l’inclusione, con l’obiettivo comune di garantire a ogni studentessa e a ogni studente un esame che valorizzi i percorsi svolti e riconosca pienamente le specificità e potenzialità di ciascuno.
Si ricorda infine che tutte le informazioni ufficiali e aggiornate sono consultabili nell’Ordinanza Ministeriale 67/2025 e nei relativi allegati.
Per ogni dubbio o approfondimento, ci si può rivolgere al gruppo Inclusione d’Istituto, inviando una mail all’indirizzo bes@istitutogiolitti.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)