Oggetto: 319-USB Scuola – sciopero degli scrutini - aggiornamento
Destinatari: docenti, personale ATA
Relativamente alla circolare 317-USB Scuola – sciopero degli scrutini si specifica che:
Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato “lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l’articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:
- 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
- 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
- 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
- 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
- 11 giugno: Liguria
- 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.
In particolare, si segnala come ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell’Accordo su menzionato, “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico” (lett. d), e “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.
In riferimento allo sciopero indetto dalla O. S. indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si allega Scheda informativa.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato sopraindicato e considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 e riguardante le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e conciliazione, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma” si invitano le componenti in oggetto a rendere la suddetta dichiarazione alla Dirigente scolastica, entro e non oltre le ore 14:00 del 4 giugno 2026, inviandola tramite il form che si trasmette di seguito:
https://forms.gle/BghUz1kb1kkmL4wu5
Si allega avviso di sciopero reperibile anche al seguente link.
Documenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)